SERVIZIO DI PREVENZIONE D'ATENEO

Medico Autorizzato

dott Pierluigi Esposito

c/o Servizo di prevenzione e protezione d'Ateneo
Via del Cotonificio, 114 – 33100 - UDINE
tel: +39 0432556418 | fax: +39 0432 494010
e-mail
medico.competente@uniud.it

 


Chi è

Il Medico autorizzato è responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite dal D. Lgs. 230/95, viene nominato dal Rettore attraverso apposito documento di nomina, scegliendolo tra quelli presenti nell’elenco nominativo dei medici autorizzati presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro.

All'elenco possono essere iscritti, su domanda, i medici competenti ai sensi del decreto legislativo 81/2008 che dimostrino di essere in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza medica della protezione dei lavoratori di categoria A.

 


Che ruolo riveste nell’ambito della sicurezza

Il Medico autorizzato è la figura che attua la sorveglianza medica dei lavoratori (compresgi gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70 del D. Lgs. 230/95) esposti a radiazioni ionizzanti.
In particolare il medico autorizzato è la sola figura preposta ad effettuare la sorveglianza medica dei lavoratori classificati in categoria A (lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti
 
  1. 6 mSv per esposizione globale o di equivalente di dose efficace;
  2.  i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose fissati al punto 2.1. dell'Allegato IV, per il cristallino, la pelle nonché per le mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto punto).
     

La sorveglianza medica delle altre categorie di lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti (cat. B) può invece essere effettuata anche da un medico competente.

 


Che responsabilità assume rispetto alla legge

Il Medico autorizzato risponde agli obblighi previsti dalla normativa vigente nell’ambito delle attribuzioni di sua competenza.

 

Che
cosa deve fare
Il Medico autorizzato deve:
 
  • Assicurare la sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti;
  • Effettuare la visita medica preventiva e periodica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti;
  • Formulare i giudizi di idoneità dei lavoratori e comunicare per iscritto al rettore, per tramite dei soggetti da questo delegati, detto giudizio e la validità dello stesso;
  • Illustrare al lavoratore esposto a radiazioni ionizzanti il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e comunicare i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano;
  • Fornire al lavoratore esposto a radiazioni ionizzanti le prescrizioni mediche da rispettare in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
  • Richiedere l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proporre il reinserimento di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità;
  • Effettuare la sorveglianza medica eccezionale dei lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti
  • Deve comunicare all'ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio i casi di malattia professionale;
  • Trasmettere all’Ispesl la documentazione relativa ai lavoratori su cui è stato accertato un caso di neoplasia che si sospetti essere stata generata da esposizione lavorativa a radiazioni ionizzanti;
  • Analizzare i rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
  • Istituire e aggiornare i documenti sanitari personali e loro consegna all'ispettorato medico centrale del lavoro con le modalità di legge;
  • Consegnare al medico subentrante i documenti sanitari personali nel caso di cessazione dall'incarico;
  • Fornire consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.
 

Riferimenti legislativi
  • Articolo 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 e 92 - D. Lgs 230/95
  • Articolo 3, lettera f) – D. R. 565/98Articolo 2 e 18 – D.Lgs. 81/2008