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Chi è
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Il Medico autorizzato è responsabile della sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti, la cui qualificazione e specializzazione sono riconosciute secondo le procedure e le modalità stabilite dal D. Lgs. 230/95, viene nominato dal Rettore attraverso apposito documento di nomina, scegliendolo tra quelli presenti nell’elenco nominativo dei medici autorizzati presso l'Ispettorato medico centrale del lavoro.
All'elenco possono essere iscritti, su domanda, i medici competenti ai sensi del decreto legislativo 81/2008 che dimostrino di essere in possesso della capacità tecnica e professionale necessaria per lo svolgimento dei compiti inerenti alla sorveglianza medica della protezione dei lavoratori di categoria A.
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Che ruolo riveste nell’ambito della sicurezza
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Il Medico autorizzato è la figura che attua la sorveglianza medica dei lavoratori (compresgi gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 70 del D. Lgs. 230/95) esposti a radiazioni ionizzanti. In particolare il medico autorizzato è la sola figura preposta ad effettuare la sorveglianza medica dei lavoratori classificati in categoria A (lavoratori che, per il lavoro che svolgono, sono suscettibili di ricevere in un anno solare una dose superiore a uno dei pertinenti valori stabiliti
- 6 mSv per esposizione globale o di equivalente di dose efficace;
- i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose fissati al punto 2.1. dell'Allegato IV, per il cristallino, la pelle nonché per le mani, avambracci, piedi e caviglie, con le modalità di valutazione stabilite al predetto punto).
La sorveglianza medica delle altre categorie di lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti (cat. B) può invece essere effettuata anche da un medico competente.
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Che responsabilità assume rispetto alla legge
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Il Medico autorizzato risponde agli obblighi previsti dalla normativa vigente nell’ambito delle attribuzioni di sua competenza.
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Che cosa deve fare |
Il Medico autorizzato deve:
- Assicurare la sorveglianza medica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti;
- Effettuare la visita medica preventiva e periodica dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti;
- Formulare i giudizi di idoneità dei lavoratori e comunicare per iscritto al rettore, per tramite dei soggetti da questo delegati, detto giudizio e la validità dello stesso;
- Illustrare al lavoratore esposto a radiazioni ionizzanti il significato delle dosi ricevute, delle introduzioni di radionuclidi, degli esami medici e radiotossicologici e comunicare i risultati dei giudizi di idoneità che lo riguardano;
- Fornire al lavoratore esposto a radiazioni ionizzanti le prescrizioni mediche da rispettare in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- Richiedere l'allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proporre il reinserimento di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità;
- Effettuare la sorveglianza medica eccezionale dei lavoratori che abbiano subito una esposizione tale da comportare il superamento dei valori stabiliti
- Deve comunicare all'ispettorato provinciale del lavoro e agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio i casi di malattia professionale;
- Trasmettere all’Ispesl la documentazione relativa ai lavoratori su cui è stato accertato un caso di neoplasia che si sospetti essere stata generata da esposizione lavorativa a radiazioni ionizzanti;
- Analizzare i rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e alle mansioni ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro;
- Istituire e aggiornare i documenti sanitari personali e loro consegna all'ispettorato medico centrale del lavoro con le modalità di legge;
- Consegnare al medico subentrante i documenti sanitari personali nel caso di cessazione dall'incarico;
- Fornire consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normale che in caso di esposizioni accidentali o di emergenza.
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Riferimenti legislativi |
- Articolo 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 e 92 - D. Lgs 230/95
- Articolo 3, lettera f) – D. R. 565/98Articolo 2 e 18 – D.Lgs. 81/2008
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