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Prof. Roberto PINTON c/o Rettorato Via Palladio, 8 – 33100 - UDINE tel: +39 0432-556253 fax: +39 0432-556259 e-mail rettore@uniud.it
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Chi è
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Il Rettore è individuato dal Regolamento interno per la salute e la sicurezza (D.R. 565/98) come datore di lavoro dell’Università degli Studi di Udine ai sensi del D. lgs. 81/2008 , in quanto organo di rilevanza esterna, rappresentante legale dell’Università e Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Che ruolo riveste nell’ambito della sicurezza
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Il Rettore è il primo responsabile della sicurezza dell’Università. Deve pertanto definire specifiche politiche e programmi in materia di sicurezza, organizzare un sistema di gestione permanente ed organico per la sicurezza e in ogni caso garantire l’attuazione delle azioni finalizzate al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute all’interno dell’Ateneo nel rispetto delle misure generali di tutela definite dalle normative vigenti in materia.
Ha delle responsabilità indelegabili e degli obblighi che può invece ottemperare demandandone l’attuazione attraverso specifici atti di organizzazione interna a soggetti che sono dotati dei poteri gestionali e delle risorse necessari.
Gli obblighi non delegabili sono: l’attività di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute, la stesura del documento programmatico delle azioni di miglioramento in materia di sicurezza e prevenzione, la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il rettore ha quindi la responsabilità della regia strategica ed organizzativa in tema della gestione della sicurezza e prevenzione nonché del controllo sull’effettiva attuazione dei compiti demandati ai vari soggetti dell’organizzazione interna dell’Ateneo.
Al Rettore spetta anche la promozione dell’aggiornamento tecnico e normativo del personale universitario, per tramite dei soggetti da lui designati.
E’ presidente della commissione di coordinamento per la prevenzione.
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Che responsabilità assume rispetto alla legge
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Al Rettore è affidata direttamente la responsabilità della sicurezza all’interno dell’Università e risponde, ai fini delle norme prevenzionistiche, agli obblighi del Datore di lavoro per quelle che sono le competenze che non abbia espressamente delegato.
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Che cosa deve fare |
Il Rettore:
- E’ garante dell’applicazione dei disposti legislativi in materia di sicurezza e prevenzione.
- Definisce la politica di sicurezza dell’Ateneo e la propone al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione.
- Organizza e provvede, con la consulenza del Servizio di prevenzione e protezione, alla valutazione del rischio per tutte le attività presenti nell’Ateneo, ad eccezione di quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni per le quali tale incombenza sia a carico di altro datore di lavoro.
- Provvede affinché la valutazione sia condotta in via concorrente con i responsabili delle attività per le quali è stato individuato un responsabile dell’attività di didattica o di ricerca in laboratorio.
- Nomina il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione.
- Provvede affinché sia nominato il medico competente. Nel caso di nomina di più medici competenti provvede ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento.
- Provvede affinché sia nominato il medico autorizzato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 230/95. Nel caso di nomina di più medici autorizzati provvede ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento.
- Provvede affinché sia nominato l’Esperto qualificato, secondo quanto previsto dall’art. 77 del D.lgs. 230/95, dando comunicazione del suo nominativo all’Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per il territorio. Nel caso di nomina di più esperti qualificati provvede ad attribuire ad uno di essi il compito di coordinamento.
- Elabora il documento di cui agli articoli 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008 definendo il piano programmato per il miglioramento delle condizioni di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (Piano generale di sicurezza d’Ateneo).
- Effettua e presiede la riunione periodica con i Rappresentanti del lavoratori per la sicurezza previste dalla normativa vigente.
- Presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti delle misure generali di prevenzione tenendo conto delle risultanze della riunione periodica con Rappresentanti del lavoratori per la sicurezza.
- Provvede affinché il Sistema di prevenzione d’Ateneo si strutturi e funzioni in modo efficace ed efficiente.
- Designa gli addetti del Sistema di prevenzione d’Ateneo tra i quali i referenti di settore, i referenti locali, gli addetti alla lotta antincendio pronto soccorso ed evacuazione.
- Presiede la Commissione di coordinamento per la prevenzione.
- Emana le procedure e le disposizioni di sicurezza in materia di sicurezza e prevenzione previste dal regolamento interno sulla sicurezza.
- Garantisce i mezzi, il tempo e le risorse necessarie, per l’attività del Servizio di prevenzione e protezione.
- Impartisce le sanzioni disciplinari in caso di inadempienze od omissioni gravi nell’applicazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di sicurezza.
- Utilizza il Servizio di prevenzione e protezione per attività di valutazione e monitoraggio in materia di prevenzione e sicurezza nonché per verifiche ispettive interne.
- Dispone, per il personale docente, affinché vengano presi i provvedimenti idonei a rispettare le prescrizioni di inidoneità sanitaria segnalate dal Medico Competente.
- Vigila affinché, nella stipula di convenzioni ed accordi con gli Enti e le Istituzioni che collaborano con l’Università, vengano contemplati anche gli aspetti finalizzati a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
Il Rettore svolge tutte le altre funzioni, non previste nei precedenti punti, attribuitegli dalla legge e che non abbia espressamente delegato attraverso atti specifici. Per lo svolgimento dei sui compiti si avvale del supporto e della collaborazione del delegato per la sicurezza e prevenzione.
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Riferimenti legislativi |
- Articolo 2, lettera l) – D.R. 565/98
- Articolo 2 e 18 – D.Lgs. 81/2008
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