SERVIZIO DI PREVENZIONE D'ATENEO

Sorveglianza sanitaria - FAQ

Sorveglianza sanitaria - Iter (vai)

Cosa si intende per sorveglianza sanitaria ?

La sorveglianza sanitaria è definita come "l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa". È una delle misure di prevenzione previste dal D. Lgs. 81/2008 finalizzata alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai possibili rischi professionali a cui sono esposti.

Quando si attiva la sorveglianza sanitaria ?
La sorveglianza sanitaria viene effettuata a cura del Medico competente ai lavoratori dell'Ateneo:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente,
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali.

In che cosa consiste la sorveglianza sanitaria?

  • Visita preventiva: ha lo scopo di accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica. Tale visita va effettuata ogni volta che ci sono delle variazioni nelle attività lavorative che sono significative ai fini della salute e sicurezza del personale ovverosia modificano il profilo personale di esposizione a rischio.
  • Visite periodiche: sono mirate a controllare che l’esposizione a rischi non abbia prodotto dei danni cioè abbia provocato l’insorgenza di alterazione biologiche ovvero di malattia nel lavoratore e a confermare l’idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione. La periodicità (frequenza) delle visite viene stabilita dal Medico competente ed indicate nel protocollo sanitario specifico per ogni lavoratore.
     
  • Visita a richiesta dal lavoratore stesso quando ritiene di avere dei disturbi provocati dal lavoro, visite disciplinate dalla legge, qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali.
  • Visita alla cessazione del rapporto di lavoro prevista nel caso che il lavoratore sia stato esposto a particolari rischi (es. amianto)
     
  • Visita al rientro al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia/infortunio di almeno 60 giorni.

Tutti i lavoratori dell'Ateneo sono sottoposti a sorveglianza sanitaria?
È sottoposto a sorveglianza sanitaria il personale il quale vige l'obbligo normativo (ndr: esposti a rischi per la sicurezza e salute che prevedono visita di idoneità alla mansione specifica), fatto salvo quanto previsto in eventuali accordi negoziali con Aziende o Enti terzi per i soggetti che svolgono le loro attività in regime di convenzione con terzi (da terzi e/o presso terzi).

E' obbligatorio sottoporsi a sorveglianza sanitaria?
Si, i lavoratori sono obbligati a sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente di Ateneo. In caso di mancato rispetto di tale obbligo possono essere avviate, nei termini e con i modi previsti dalle vigenti disposizioni, dei provvedimenti disciplinari. In ogni caso, resta inteso che coloro che non si sottopongono ai controlli NON POSSONO più continuare a svolgere le attività lavorative che li espongono a rischi professionali.

Chi contattare per avere informazioni e chiarimenti?

Servizio di tutela prevenzionistica e sanitaria
Gestione sorveglianza sanitaria

email | medico.competente@uniud.it
vox | 0432 558883 (8883 interno)
Fax | 0432 494010

Referente: luca.sciacca@uniud.it